Art. 333

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[1]Ai comuni contemplati dall'articolo precedente e' vietato di contrarre nuovi mutui.

[2]Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passivita' onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

[3]((I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione degli stessi organi competenti ad approvare il bilancio ai sensi dell'articolo precedente)).

[4]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, su proposta, della Commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.

Testo vigente dal 12 maggio 1955 al 1 settembre 1971 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art333 · fonte su Normattiva