Art. 343
Testo unico-art. 343 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 343 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO REGIONALE - COSTITUZIONE - STATUTI SPECIALI - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO - CONSEGUENZE - DEFINITIVITA' DEGLI ATTI DI CONTROLLO.
Il sistema di autonomia e di decentramento cui, secondo la Costituzione e gli Statuti speciali, da' luogo l'ordinamento regionale, comprende la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. Tale disciplina, basata sull'art. 130 della Costituzione, e' contenuta in norme dei singoli Statuti e, in maniera organica, nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle Regioni a Statuto ordinario. Un'applicazione del principio di autonomia, su cui si fonda il sistema, e del criterio di decentramento, secondo cui la Costituzione vuole che sia esercitato il controllo sugli enti locali (art. 130), consiste nel carattere definitivo delle pronunzie degli organi a cui e' affidato il detto controllo. La impugnabilita' in via amministrativa di tali pronunzie, importerebbe una posizione di subordinazione gerarchica, quanto meno impropria, di tali organi, in contrasto con l'autonomia dell'ente a cui essi appartengono.
Riguarda ancheart. 63 legge 62/1953
LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 3 MARZO 1934, N. 383: ART. 343, SECONDO COMMA - ATTI NEGATIVI O REPRESSIVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA GERARCHICA - ORDINAMENTO REGIONALE - INAMMISSIBILITA' - STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - INAMMISSIBILITA'.
Il secondo comma dell'art. 343 della legge comunale e provinciale del 1934, che ammette un ricorso in via gerarchica contro gli atti di controllo negativi o repressivi del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa sui provvedimenti degli enti autarchici, importando un vincolo di subordinazione gerarchica dell'ente cui gli organi di controllo appartengono, non e' applicabile nell'ordinamento regionale.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art343 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.