Art. 36
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[1]Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attivita' e passivita'.
[2]I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passivita'. Puo' essere autorizzata altresi' la separazione delle spese per la viabilita' interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva