Art. 36

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attivita' e passivita'.

[2]I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passivita'. Puo' essere autorizzata altresi' la separazione delle spese per la viabilita' interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art36 · fonte su Normattiva