Art. 368
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[1]Quando in due successive convocazioni, a distanza non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il Governatore e' autorizzato a provvedere, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.
[2]Il Governatore e' autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta, qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.
[3]Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si e' pronunziata.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva