Art. 369
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[1]I consultori, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.
[2]La decadenza e' pronunziata dal Ministro dell'Interno, su proposta del Governatore o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva