Art. 37
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[1]Ferma restando l'unita' dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.
[2]E' in facolta' del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando cio' sia richiesto dalle esigenze generali del comune e concorra il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva