Art. 371
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[1]Il parere della consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti: 1° bilancio preventivo;
[2]2° conto consuntivo;
[3]3° applicazione di tributi e regolamenti relativi;
[4]4° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
[5]5° assunzione diretta dei pubblici servizi.
[6]Il Governatore puo', inoltre, richiedere il parere della consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva