Art. 389

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[1]L'amministrazione delle aziende speciali, costituite a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, e' assunta dal Governatore, che ne ha la rappresentanza diretta, con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi.

[2]Il Governatore ha facolta' di nominare per ciascuna azienda un commissario, che ne assume la rappresentanza, scegliendolo tra le persone che posseggano i requisiti per essere nominati consultori, ed abbiano la necessaria competenza.

[3]Il commissario esercita le attribuzioni conferite dalla legge al presidente ed alla commissione amministratrice delle aziende municipalizzate.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art389 · fonte su Normattiva