Art. 390

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[1]Il commissario di cui al precedente articolo e' nominato con decreto del Governatore, soggetto all'approvazione del Ministro dell'Interno. Dura in carica un biennio e puo' essere confermato.

[2]E' sempre revocabile con decreto del Governatore, soggetto ad approvazione del Ministro dell'Interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art390 · fonte su Normattiva