Art. 399

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[1]Il Governatore trasmetto ai ministri competenti copia dei regolamenti da lui deliberati relativi ai tributi, alla igiene e sanita', alla edilita' ed alla polizia locale.

[2]Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, e, per i regolamenti di igiene e sanita' anche il Consiglio superiore di sanita', puo' annullarli del tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti.

[3]I regolamenti del governatorato, che riguardano l'Agro romano, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e foreste; quelli scolastici all'approvazione del Ministro dell'Educazione nazionale.

[4]Nulla e' innovato alle facolta' attribuite al Ministro delle Finanze dall'articolo 29 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art399 · fonte su Normattiva