Art. 4
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Salvo i casi di delega o sostituzione ammessi dalla legge, gli atti, compiuti in nome dell'amministrazione comunale, provinciale e consorziale da organi non competenti, sono improduttivi di effetti giuridici nei confronti dell'ente.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva