Art. 40
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[1]L'ufficio di Podesta', di vice-podesta' e di consultore municipale e' gratuito.
[2]In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto puo' assegnare al Podesta' e al vice-podesta', previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, una indennita' di carica, che grava sul bilancio del comune.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva