Art. 407
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[1]Il diploma di abilitazione prescritto nell'articolo 174 non e' richiesto per coloro che, anteriormente alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144, conseguirono la patente d'idoneita' all'ufficio di segretario comunale, o che in virtu' di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretario comunale e tuttora lo conservano.
[2]Tengono luogo del diploma le patenti conseguite a termini dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1853 e 11 gennaio 1923, n. 9.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva