Art. 41
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[1]Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.
[2]Nei comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.
[3]Nei comuni di maggiore importanza l'ufficio puo' essere suddiviso in ripartizioni.
[4]Piu' comuni della stessa provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario e un solo ufficio, quando lo consiglino le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva