Art. 411
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Gli assegni pensionabili, da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla data anzidetta.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva