Art. 427
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[1]Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, i seguenti articoli:
[2]4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339 e 342 nn. 4, 5, 8.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[4]Il Capo del Governo
[5]Primo Ministro Segretario di Stato
[6]Ministro per l'interno:
[7]Mussolini.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva