Art. 43

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[1]Oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, per essere nominato Podesta' o vice-podesta' occorre aver conseguito almeno il diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero altro titolo, del quale sia riconosciuta a tal fine l'equipollenza dal Ministro della Educazione nazionale.

[2]Il titolo non e' necessario:

[3]1° per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

[4]2° per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art43 · fonte su Normattiva