Art. 44
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[1]Oltre ai casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati Podesta' o vice podesta':
[2]1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
[3]2°) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma 4° dell'articolo 38;
[4]3°) gli impiegati degli istituti locali di assistenza e beneficenza;
[5]4°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;
[6]5°) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;
[7]6°) coloro che hanno liti pendenti col comune;
[8]7°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del coniane, od in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;
[9]8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;
[10]9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora;
[11]10°) coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale, nonche' i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di fideiussori di qualsiasi genere;
[12]11°) coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, o per altri delitti, quando la pena non sia inferiore ad un anno, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione a termini di legge.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva