Art. 45

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[1]Il Podesta' e il vice podesta', prima di entrare in funzioni, prestano dinanzi al Prefetto il seguente giuramento:

[2]«Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' della carica.

[3]Giuro che non appartengo, ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii con gli obblighi della mia carica.

[4]Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

[5]Il Podesta' e il vice-podesta' che ricusano di giurare puramente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intendono decaduti dall'ufficio.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art45 · fonte su Normattiva