Art. 48
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[1]Il vice-podesta' coadiuva il Podesta' e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.
[2]Nei comuni ove non esiste il vice-podesta', il Podesta' puo' affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il Podesta' puo' affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore.
[3]La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto.
[4]Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'articolo 45.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva