Art. 49
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[1]Il Podesta' ed il vice-podesta' possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico.
[2]Per gli stessi motivi il Podesta' puo' essere revocato con decreto Reale ed il vice-podesta' con decreto del Ministro dell'Interno.
[3]Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva