Art. 5
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[1]Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorita' governative inferiori e' ammesso ricorso in via gerarchica alle autorita' superiori.
[2]Il ricorso gerarchico puo' essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non e' piu' ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.
[3]L'autorita' adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finche' non consti della eseguita notificazione.
[4]Nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorita' cui e' diretto le loro deduzioni.
[5]Trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'autorita' adita abbia provveduto, il ricorrente puo' chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.
[6]Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato.
[7]I ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro, salvo che si tratti di ricorsi contro provvedimenti ministeriali o che la legge disponga diversamente.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva