Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
La disposizione di cui all'articolo 22 e' applicabile al Podesta' ed a chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva