Art. 52

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[1]Il Podesta':

[2]1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;

[3]2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;

[4]3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come convenuto;

[5]4° promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;

[6]5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze;

[7]6° conclude e stipula i contratti comunali;

[8]7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali;

[9]8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

[10]9° provvede all'osservanza dei regolamenti;

[11]10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;

[12]11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilita' l'esatto adempimento delle relative operazioni;

[13]12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli; 13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

[14]14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

[15]15° rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta' ed altre attestazioni comunali.

[16]La firma del Podesta', quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art52 · fonte su Normattiva