Art. 52
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[1]Il Podesta':
[2]1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;
[3]2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;
[4]3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come convenuto;
[5]4° promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;
[6]5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze;
[7]6° conclude e stipula i contratti comunali;
[8]7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali;
[9]8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
[10]9° provvede all'osservanza dei regolamenti;
[11]10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;
[12]11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilita' l'esatto adempimento delle relative operazioni;
[13]12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli; 13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
[14]14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
[15]15° rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta' ed altre attestazioni comunali.
[16]La firma del Podesta', quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva