Art. 53
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[1]Il Podesta', quale amministratore del comune, delibera intorno:
[2]1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
[3]2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
[4]3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
[5]4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;
[6]5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
[7]6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilita' e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonche' a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
[8]7° alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali del comune;
[9]8° alla costruzione, al traslocamento e alla soppressione dei cimiteri;
[10]9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;
[11]10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
[12]11° alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati; 12° ed in genere su tutti gli affari che sono propri del comune.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva