Art. 54
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[1]Il Podesta', quale ufficiale del Governo, e' incaricato sotto la direzione delle autorita' superiori:
[2]1° di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge;
[3]2° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti;
[4]3° di invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorita' superiori;
[5]4° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione; 5° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.
[6]Chi surroga il Podesta' nelle funzioni di cui al presente articolo e' considerato quale ufficiale del Governo.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva