Art. 55
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[1]Il Podesta' adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilita', polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Podesta' non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.
[2]La nota di tali spese e' resa esecutoria in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
[3]Contro i provvedimenti del Podesta' e del Prefetto e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva