Art. 56
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Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficolta' di comunicazioni con esso, il Podesta', quando lo creda utile, puo' delegare, con l'approvazione del Prefetto, le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori o, in mancanza, ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva