Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podesta' puo' deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e puo' delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva