Art. 57

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Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podesta' puo' deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e puo' delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art57 · fonte su Normattiva