Art. 62
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[1]((Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
[2]Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
[3]I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
[4]Il segretario comunale e' responsabile delle pubblicazioni.
[5]Ciascun contribuente del comune puo' aver copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.
[6]La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perche' possa prenderne cognizione.
[7]Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria)).
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva