Art. 63
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[1]Contro il rifiuto opposto dal Podesta' al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, o quando il Podesta' non provveda, e' ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.
[2]La Giunta provinciale amministrativa, ove accolga il ricorso rilascia il certificato in conformita' alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.
[3]Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva