Art. 64
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Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39, la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entita' degli interessi delle singole attivita' produttive operanti nel comune stesso.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva