Art. 65
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[1]Non puo' essere rappresentata nella consulta l'attivita' produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori.
[2]Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.
[3]Il Prefetto accerta quali attivita' produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva