Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
I consultori sono nominati dal Prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva