Art. 68

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[1]Le donne possono far parte della consulta, purche', oltre avere i requisiti di cui all'articolo 7, abbiano compiuto il 25° anno di eta' e si trovino in una delle seguenti condizioni:

[2]1° che siano decorate di medaglia al valor militare della croce al merito di guerra;

[3]2° che siano decorate di medaglia al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanita' pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamita' pubbliche, conferite con disposizione governativa;

[4]3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale; 4° che siano vedove di caduti in guerra o per la causa nazionale, purche' non siano state private del diritto alla pensione a termini di legge;

[5]5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potesta' o della tutela;

[6]6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione dalla 3° elementare; se nato posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi l'autorita' scolastica dovra' attestare che lo stesso e' valido quale proscioglimento dall'obbligo di legge. Puo' tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato, di grado superiore all'elementare. Per quanto riguarda le nuove provincie, si terra' conto delle scuole e dei corsi corrispondenti;

[7]7° che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominate, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagato pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;

[8]8° che siano impiegate, anche se collocate a ripose, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, dei comuni, delle provincie, del governatorato di Roma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purche' per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n. 6 del presente articolo.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art68 · fonte su Normattiva