Art. 69
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Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 44, nonche' i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva