Art. 7
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[1]Per essere nominati ad uno degli uffici o impieghi previsti nella presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, e' necessario essere cittadino dello Stato, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di eta' e saper leggere e scrivere.
[2]Per i nati dopo il 1917 la nomina agli uffici anzidetti potra' cadere soltanto su coloro che abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico a norma del titolo V, capo I, del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
[3]Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.
[4]La prova della buona condotta e' data mediante certificato del Podesta' del comune di residenza; quella di saper leggere e scrivere mediante certificato dell'autorita' scolastica.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva