Art. 75
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[1]I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.
[2]La decadenza e' pronunziata dal Prefetto, su proposta del Podesta' o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva