Art. 76
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[1]Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facolta' di sospendere la consulta, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.
[2]Per i medesimi motivi la consulta puo' essere sciolta con decreto del Ministro dell'Interno.
[3]La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.
[4]Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva