Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Quando la consulta sia sospesa o sciolta, il Podesta' provvede, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva