Art. 79

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[1]Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

[2]1° bilancio preventivo;

[3]2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;

[4]3° accettazione di lasciti e doni;

[5]4° costituzione di consorzi;

[6]5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

[7]6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;

[8]7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

[9]8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

[10]9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

[11]10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni;

[12]11° prestiti di qualsiasi natura;

[13]12° assunzione diretta dei pubblici servizi;

[14]13° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

[15]14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;

[16]15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

[17]16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art79 · fonte su Normattiva