Art. 79
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[1]Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:
[2]1° bilancio preventivo;
[3]2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;
[4]3° accettazione di lasciti e doni;
[5]4° costituzione di consorzi;
[6]5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
[7]6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;
[8]7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;
[9]8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[10]9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
[11]10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni;
[12]11° prestiti di qualsiasi natura;
[13]12° assunzione diretta dei pubblici servizi;
[14]13° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
[15]14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
[16]15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
[17]16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva