Art. 80
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[1]Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:
[2]1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;
[3]2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[4]3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva