Art. 82
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[1]Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, il parere della consulta deve sempre essere sentito quando i provvedimenti del Podesta' siano soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
[2]E' in facolta' del Podesta' di richiedere il parere della consulta, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva