Art. 82

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[1]Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, il parere della consulta deve sempre essere sentito quando i provvedimenti del Podesta' siano soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

[2]E' in facolta' del Podesta' di richiedere il parere della consulta, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art82 · fonte su Normattiva