Art. 85
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[1]I boschi appartenenti ai comuni sono utilizzati in conformita' ad un piano economico da approvarsi dalla sezione agricola-forestale del Consiglio provinciale della economia corporativa.
[2]Qualora il Podesta' non provveda, il piano economico compilato d'ufficio dalla predetta sezione.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva