Art. 88
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947. Leggi il testo vigente →
[1]Sono comunicati al Consiglio di prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 150.000, per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; le lire 80.000 per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia; le lire 40.000 per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
[2]Il Consiglio di Prefettura da' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva