Art. 96
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[1]Ogni comune ha un servizio di tesoreria.
[2]Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 17 maggio 1995 · versione 0 su Normattiva