Art. 98
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Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:
- 1)bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
- 2)spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;
- 3)applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
- 4)acquisto di azioni industriali;
- 5)liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;
- 6)impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 7)alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;
- 8)locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;
- 9)prestiti di qualsiasi natura;
- 10)assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;
- 11)piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;
- 12)regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti Le istituzioni che appartengono al comune;
- 13)ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;
- 14)cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva