Art. 1
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Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anche essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale e prestato giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva