Art. 10 — T. U. 1923, art. 10
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Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva