Art. 100
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[1]Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.
[2]Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla Camera, entro otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.
[3]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.
[4]La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura in piu' di due collegi e' nulla.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva